In base al Decreto Legislativo 81/2008 e al DM 363/98, il Rettore (per l'Università) e il Direttore Generale (per l'Azienda Ospedaliera) sono considerati Datori di lavoro, cui compete, fra l'altro:
I Direttori delle Strutture e i
Dirigenti dell'Azienda Ospedaliera sono tenuti all'osservanza
delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute ed
in particolare rispondono della corretta gestione delle attività
e dell'assolvimento dei compiti amministrativi e tecnici come
individuati dalla normativa e dai regolamenti vigenti; sono
tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela previste e,
in relazione alla natura dell'attività della Struttura, devono
valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei
preparati impiegati nonché nella organizzazione dei luoghi di
lavoro. Per assolvere a tali compiti possono avvalersi dell'aiuto
di delegati.
Ai Direttori e i Dirigenti dell'Azienda Ospedaliera spetta comunque la vigilanza sull'applicazione delle norme e regolamenti nell'ambito della propria struttura anche qualora abbiano incaricato, a termini di legge, uno o più Preposti.
Il personale universitario in quanto responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, il personale dell'Azienda Ospedaliera e il personale CNR che coordinano o sovrintendono alle attività che direttamente danno o possono dare origine a rischi, nell'ambito delle proprie competenze e in quanto preposti alle attività, devono:
Detto personale, pertanto, è tenuto a
coordinarsi preventivamente col Direttore della Struttura di
afferenza e/o di appartenenza o coi Dirigenti, al fine di
predisporre quanto necessario per ottenere una corretta
informazione e formazione degli operatori e protezione degli
stessi sul luogo di lavoro.
Esso è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori
sulle corrette procedure da adottare, sorvegliandone e
verificandone l'operato, con particolare attenzione nei riguardi
degli studenti, in relazione ai quali il docente ha comunque la
responsabilità diretta di formazione ed informazione sui rischi
e sulle relative procedure da adottare.
Tutto il personale operante presso la struttura, nonché gli eventuali studenti, tirocinanti, dottorandi, borsisti, ospiti, deve prendersi cura della sicurezza e della salute nei riguardi sia di se stessi sia delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni ed omissioni.
In particolare, il D.Lgs 81/2008 include nella definizione di "lavoratore" ...omissis... l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione...omissis...
Il lavoratore non è un semplice destinatario dell'attività di prevenzione e protezione, bensì un soggetto attivo e partecipativo a tutte le azioni relative alla prevenzione e la protezione dei rischi nei luoghi di lavoro, così come dettato dall'articolo 20 del D.Lgs. 81/2008.
In particolare i lavoratori segnalano immediatamente al Responsabile le deficienze dei mezzi e dispositivi (macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi, attrezzature di lavoro, dispositivi di sicurezza, dispositivi di protezione individuale), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli. I lavoratori osservano inoltre le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, utilizzano in maniera appropriata i dispositivi di protezione individuali messi loro a disposizione e si sottopongono alla sorveglianza sanitaria.
Gli articoli del D.Lgs. 81/2008 relativi alle sanzioni in caso di inadempienza sono quelli che vanno dal 55 al 60, e in particolare:
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© 2000 SPP- Università di Padova - Autori: Maria Letizia Gabriele e Raffaele Polato
Ultima versione: luglio 2010
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