Decreto Legislativo N° 81/08 - Articoli 268, 269, 270
|
 |
Normativa concernente l'impiego di agenti biologici
Art. 268. - Classificazione degli agenti biologici
- Gli agenti biologici sono ripartiti
nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di
infezione:
- agente biologico del
gruppo 1: un agente che presenta poche
probabilità di causare malattie in soggetti
umani;
- agente biologico del
gruppo 2: un agente che può causare malattie
in soggetti umani e costituire un rischio per i
lavoratori; è poco probabile che si propaghi
nella comunità; sono di norma disponibili
efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- agente biologico del
gruppo 3: un agente che può causare malattie
gravi in soggetti umani e costituisce un serio
rischio per i lavoratori; l'agente biologico può
propagarsi nella comunità, ma di norma sono
disponibili efficaci misure profilattiche o
terapeutiche;
- agente biologico del
gruppo 4: un agente biologico che può
provocare malattie gravi in soggetti umani e
costituisce un serio rischio per i lavoratori e
può presentare un elevato rischio di
propagazione nella comunità; non sono
disponibili, di norma, efficaci misure
profilattiche o terapeutiche.
- Nel caso in cui l'agente biologico
oggetto di classificazione non può essere attribuito in
modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi
sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio
più elevato tra le due possibilità.
- L'allegato XLVI
riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei
gruppi 2, 3, 4.
Art. 269. - Comunicazione
- Il datore di lavoro che intende
esercitare attività che comportano uso di agenti
biologici dei gruppi 2 o 3 comunica all'organo di
vigilanza territorialmente competente le seguenti
informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei
lavori:
- il nome e l'indirizzo
dell'azienda e il suo titolare;
- il documento di cui all'art. 271 (documento di valutazione del rischio), comma 5.
- Il datore di lavoro che è stato
autorizzato all'esercizio di attività che comporta
l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è
tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.
- Il datore di lavoro invia una nuova
comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni mutamenti che comportano una variazione
significativa del rischio per la salute sul posto di
lavoro o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare
un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via
provvisoria.
- Il rappresentante per la sicurezza
ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.
- Ove le attività di cui al comma 1
comportano la presenza di microrganismi geneticamente
modificati appartenenti ai gruppi 2 e 3 (Decreto
Legislativo 12 aprile 2001, n. 206) il documento di
cui al comma 1 lettera b), è sostituito da copia della
documentazione prevista per i singoli casi di specie dal
predetto decreto.
- I laboratori che forniscono un
servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di
cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti
biologici del gruppo 4.
Art. 270. - Autorizzazione
- Il datore di lavoro che intende
utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un
agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di
autorizzazione del Ministero della Sanità.
- La richiesta di autorizzazione è
corredata da:
- le informazioni di cui all'art. 269, comma 1;
- l'elenco degli agenti che si
intende utilizzare.
- L'autorizzazione è rilasciata dal
Ministero della Sanità sentito il parere dell'Istituto
Superiore di Sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è
rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle
condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la
revoca.
- Il datore di lavoro in possesso
dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il
Ministero della Sanità di ogni nuovo agente biologico
del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta
cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.
- I laboratori che forniscono un
servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di
cui al comma 4.
- Il Ministero della Sanità comunica
all'organo di vigilanza competente per territorio le
autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute
nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il
Ministero della Sanità istituisce ed aggiorna un elenco
di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è
stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle
previsioni di cui ai commi 1 e 4.
THIS PAGE REFERENCES:
© 2000 SPP - Università di Padova - Autori: Maria Letizia Gabriele
Ultima versione: luglio 2010
Browser consigliato: Netscape 3.0x o superiori