| DIRETTIVA
MACCHINE
D.Lgs.359/99 |
Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 359
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre 1995 che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 51, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 95/63/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche e integrazioni, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare il titolo III che reca disposizioni di attuazione della direttiva 89/655/CEE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1999;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il presente decreto reca modifiche e integrazioni al titolo III del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e all'articolo 184 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in attuazione della direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre 1995.
Art. 2.
1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche' durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.".
2. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del
1994, dopo la lettera
c) viene aggiunta la seguente:
"c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto
conto dei guasti,
dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso
progettato
dell'attrezzatura.".
3. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 626 del
1994, dopo la lettera
c) viene aggiunta la seguente:
"c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli
utilizzatori e per le
altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio
disponibile tra gli elementi
mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie
e sostanze
utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo
sicuro.".
4. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo il
comma 4, sono
aggiunti i seguenti commi:
"4-bis. Il datore di lavoro provvede affinche' nell'uso di attrezzature
di lavoro
mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che:
a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per
attrezzature di lavoro
che manovrano in una zona di lavoro;
b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i
lavoratori a piedi si
trovino nella zona di attivita' di attrezzature di lavoro semoventi e
comunque misure
appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi
sia necessaria per
la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali
attrezzature;
c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse
meccanicamente
avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che,
se si devono
effettuare lavori durante lo spostamento, la velocita'
dell'attrezzatura sia adeguata;
d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione,
siano utilizzate
nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita'
sufficiente di aria
senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4-ter. Il datore di lavoro provvede affinche' nell'uso di
attrezzature di lavoro
destinate a sollevare carichi sia assicurato che:
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi
da movimentare, dei
punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni
atmosferiche, nonche'
tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura; le
combinazioni di piu'
accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per
consentire
all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non
siano scomposte dopo
l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da
non essere
danneggiati o deteriorati;
b) allorche' due o piu' attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non
guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i
loro raggi di azione
si intersecano, siano prese misure appropriate per evitare la
collisione tra i carichi e
gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse;
c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore
aggancia o sgancia
manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima
sicurezza e, in
particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto
o indiretto;
d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate
nonche'
adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza
dei lavoratori; in
particolare, per un carico da sollevare simultaneamente da due o piu'
attrezzature di
lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, sia
stabilita e applicata una
procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori;
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi non guidati non
possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale
dell'alimentazione
di energia, siano prese misure appropriate per evitare di esporre i
lavoratori ai rischi
relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza
salvo il caso in cui
l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato
agganciato e sistemato
con la massima sicurezza;
f) allorche' le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale
da mettere in
pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo cosi' i lavoratori a
rischi,
l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono
al sollevamento di
carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure di
protezione per i
lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il ribaltamento
dell'attrezzatura di
lavoro.
4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinche' le attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell'autorita' di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate.".
Art. 3.
1. All'articolo 36, del decreto legislativo n. 626 del 1994, il
comma 2 e' sostituito
dal seguente:
" 2. Le modalita' e le procedure tecniche delle verifiche seguono il
regime giuridico
corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura e' stata
costruita e messa in
servizio.".
2. All'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, le parole "puo' stabilire" sono sostituite dalla parola "stabilisce".
3. All'articolo 36 del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono
aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV,
entro il 30
giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato,
gia' messe a
disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non
soggette a norme nazionali
di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di
carattere costruttivo,
allorche' esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio
corrispondente.
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalita' di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.".
Art. 4.
1. L'articolo 184 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 184 (Sollevamento e trasporto persone ).
- 1. Il sollevamento di persone e' effettuato soltanto con attrezzature
di lavoro e
accessori previsti a tal fine.
2. In casi eccezionali, possono essere utilizzate per il sollevamento
di persone
attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano state prese
adeguate misure in
materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che
prevedono il
controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale
controllo. Qualora
siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita
al sollevamento di
carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I
lavoratori sollevati
devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro con il posto di
comando. Devono essere
prese le opportune misure per assicurare la loro evacuazione in caso di
pericolo.".
Art. 5.
1. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo il
comma 1, e'
inserito il seguente:
"1-bis. Il datore di lavoro provvede altresi' a informare i lavoratori
sui rischi cui
sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle
attrezzature di lavoro
presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non
usate
direttamente, nonche' sui cambiamenti di tali attrezzature.".
Art. 6.
1. All'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n.
626 del 1994, sono
introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "35, commi 1, 2, 4" sono aggiunte le
seguenti:"4-bis,
4-ter, 4-quater.";
b) prima della parola: "38" sono inserite le seguenti parole: "36,
comma
8-ter".
2. All'articolo 90, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
626 del 1994, sono
introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "35, commi 1, 2, 4" sono aggiunte le seguenti:
"4-bis,
4-ter, 4-quater,";
b) prima della parola: "38" sono inserite le seguenti parole: "36,comma
8-ter".
Art. 7.
1. Al decreto legislativo n. 626 del 1994, sono aggiunti, in fine, i
seguenti allegati:
" a) Allegato XIV. Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica:
1) scale aeree ad inclinazione variabile;
2) ponti mobili sviluppabili su carro;
3) ponti sospesi muniti di argano;
4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere 450 cm;
5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;
6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;
7) gru e apparecchi di sollevamento di portata4 200 kg;
8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani
inclinati;
9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;
10) elementi di ponteggio;
11) ponteggi metallici fissi;
12) argani dei ponti sospesi;
13) funi dei ponti sospesi;
14) armature degli scavi;
15) freni dei locomotori;
16) micce;
17) materiali recuperati da costruzioni sceniche;
18) opere sceniche;
19) riflettori e batterie di accumulatori mobili;
20) teleferiche private;
21) elevatori trasferibili;
22) ponteggi sospesi motorizzati;
23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
24) ascensori e montacarichi in servizio privato;
25) apparecchi a pressione semplici;
26) apparecchi a pressione di gas;
27) generatori e recipienti di vapore d'acqua;
28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;
29) forni per oli minerali;
30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda;
31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti.
b) Allegato XV. Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche.
0. Osservazione preliminare.
Le disposizioni del presente allegato si applicano allorche' esiste,
per l'attrezzatura di
lavoro considerata, un rischio corrispondente. Ai fini del loro
adempimento ed in quanto
riferite ad attrezzature in esercizio, esse non richiedono
necessariamente l'adozione
delle stesse misure corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili
alle attrezzature
di lavoro nuove.
1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi.
1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di
trasmissione d'energia
accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e suoi accessori e
traini possa
provocare rischi specifici, l'attrezzatura di lavoro deve essere
attrezzata o sistemata in
modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione
d'energia. Nel caso in
cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovra' essere presa ogni
precauzione
possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.
1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra
attrezzature di lavoro
mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si
devono prevedere
possibilita' di fissaggio.
1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a
bordo devono
limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti
da un ribaltamento
dell'attrezzatura di lavoro:
a) mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura
di ribaltarsi di
piu' di un quarto di giro,
b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente
attorno al
lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo
qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente. Queste
strutture di
protezione possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro. Queste
strutture di
protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro e'
stabilizzata durante tutto
il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro e' concepita in
modo da escludere
qualsiasi ribaltamento della stessa. Se sussiste il pericolo che il
lavoratore trasportato
a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti
dell'attrezzatura di
lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del
lavoratore o dei
lavoratori trasportati.
1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o piu'
lavoratori devono essere
sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento,
ad esempio:
a) installando una cabina per il conducente;
b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello
elevatore;
c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso
di ribaltamento del
carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti
del carrello stesso
per il lavoratore o i lavoratori a bordo;
d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori
sul sedile del posto
di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello
elevatore, essi possano
essere intrappolati da parti del carrello stesso.
1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento
puo' comportare
rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa
in moto non
autorizzata;
b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di
ridurre al minimo le
conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo
di piu'
attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;
c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza
l'impongano, di un
dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o
automatici che ne consenta
la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo di frenatura
principale;
d) quando il campo di visione diretto del conducente e' insufficiente
per garantire la
sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per
migliorare la
visibilita';
e) le attrezzature di lavoro per le quali e' previsto un uso notturno o
in luoghi bui
devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro
da svolgere e
garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;
f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per se' o a causa dei
loro carichi o
traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i
lavoratori, devono
essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali
dispositivi non si
trovino gia' ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in
cui esse sono
usate;
g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono
arrestarsi
automaticamente se escono dal campo di controllo;
h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni
normali possono
comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono
essere dotate di
dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano
installati altri
dispositivi per controllare il rischio di urto.
2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi.
2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura. Se l'attrezzatura di lavoro non e' destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovra' esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilita' di confusione.
2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone
devono essere di
natura tale:
a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento
oppure di urto
dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione
accidentale;
b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente
nell'abitacolo non siano
esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.".
Art. 8.
1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.