
S T A T U T O
S O C I A L E
(in vigore dal 29 settembre 1998)
Art. 1 - Denominazione e sede
Art. 2 - Scopi ed Attività
Gli scopi fondamentali della S.I.Fs. sono quelli di:
Per il conseguimento di tali scopi la S.I.Fs. si avvale:
delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci;
di simposi, incontri e riunioni a carattere scientifico, nonchè
di campagne ed escursioni di studio sul terreno, eventualmente
anche in cooperazione con altre Associazioni scientifiche italiane
e straniere;
della pubblicazione di un periodico annuale, come "Rivista della
Società Italiana di Fitosociologia", intitolata "FITOSOCIOLOGIA",
con memorie, comunicazioni scientifiche e recensioni a carattere
fitosociologico, nonchè verbali delle Assemblee societarie, resoconti
di escursioni ed attività varie e, in generale, con quanto sarà
ritenuto di interesse societario.
Art. 3 - Soci
L'ammissione a Socio avviene per deliberazione del Consiglio di
Presidenza ratificata dall'Assemblea dei Soci, su domanda sottoscritta
e controfirmata da due Soci presentatori.
I Soci possono essere:
Possono essere ammesse come Soci le Persone fisiche o gli Enti
riconosciuti che siano interessati ad argomenti di Fitosociologia
o, comunque, di Geobotanica.
Il Socio ordinario paga una quota annua il cui importo è fissato
dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Presidenza. La quota
è ridotta alla metà per i Soci studenti. Tale agevolazione potrà
essere mantenuta a richiesta dell'interessato previa dichiarazione
annuale del persistere del suo status.
I Soci collettivi sono rappresentati da Enti riconosciuti e versano
alla Società una quota associativa stabilita nella misura del
triplo di quella dei Soci ordinari.
I Soci ordinari e collettivi possono essere dichiarati sostenitori
mediante il versamento di una quota sociale annua comunque non
inferiore al doppio della quota stabilita rispettivamente per
il Socio ordinario e per il Socio collettivo.
Possono essere ammesse come Soci onorari Persone che abbiano acquisito
con le loro opere particolari titoli di benemerenza; essi sono
iscritti in apposito elenco e non sono tenuti a pagare la quota
sociale. La qualità di Socio onorario si acquisisce per deliberazione
dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza.
L'ammissione alla Società comporta per il Socio l'accettazione
integrale dello Statuto della Società.
La qualità di Socio si può perdere:
Nei casi di cui ai punti c) e d) del presente articolo la decadenza
si ha per deliberazione del Consiglio di Presidenza ratificata
dall'Assemblea, nel caso di cui al punto e) per deliberazione
dell'Assemblea.
Art. 4 - Diritti e doveri dei Soci
I Soci che non intervengono personalmente ad un'Assemblea possono
delegare a rappresentarli altri Soci; il Legale Rappresentante
di un Ente Socio collettivo può delegare a rappresentarlo altra
Persona appartenente all'Ente stesso.
Ciascun Socio interviene a ciascuna Assemblea con diritto di voto,
in ragione di un solo voto personale, anche se eventualmente portatore
di delega di un Socio non presente. Possono intervenire validamente
all'Assemblea solo i Soci in regola con il pagamento delle quote
sociali.
Ciascun Socio si impegna a rendere edotto il Consiglio di Presidenza
delle proprie attività e programmi riguardanti ricerche fitosociologiche,
affinchè il Consiglio possa dare utili informazioni.
Art. 5 - Organi della Società e loro formazione
Gli Organi della Società sono i seguenti:
L'Assemblea è formata da tutti i Soci.
Gli Organi di cui ai punti b), c) e d) del presente articolo,
o i relativi Componenti, sono elettivi.
Il Presidente è un Socio ordinario che risulta eletto a tale carica.
Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, da cinque
Consiglieri e dal Segretario-Tesoriere che risultano eletti rispettivamente
come tali.
Le elezioni del Presidente, dei Consiglieri e del Segretario-Tesoriere
avvengono per votazione "ad referendum", con voti espressi mediante
scheda segreta.
Di norma le candidature dovranno essere presentate per iscritto,
personalmente o da soci proponenti, al Presidente in carica, almeno
sessanta giorni prima della scadenza del mandato degli Organi
elettivi.
Tali candidature devono chiaramente riferirsi ad una soltanto
delle cariche previste (Presidente; Consigliere; Segretario-Tesoriere);
ciascun Socio rimane comunque sempre incluso nell'elettorato attivo
e passivo.
Il Presidente, entro i trenta giorni successivi, provvede ad indire
le elezioni, inviando contestualmente a tutti i Soci la lista
dei candidati, le schede di votazione e la convocazione dell'Assemblea
deputata alla chiusura delle operazioni di votazione.
I Soci cui non fossero regolarmente pervenute le apposite schede
potranno richiederne duplicato nei quindici giorni antecedenti
la data di convocazione dell'Assemblea.
Le schede dei voti devono essere fatte pervenire all'Ufficio di
Segreteria o presentate direttamente all'apposita Assemblea, prima
che sia dichiarata la chiusura delle votazioni.
Art. 6 - Assemblea
L'Assemblea, quale supremo organo della Società:
L'Assemblea è convocata dal Presidente della Società, in via ordinaria,
almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, per delibera
e indicazione del Consiglio di Presidenza o, entro due mesi da
ogni eventuale richiesta che sia formulata con lettera motivata
e sottoscritta da almeno un quarto dei Soci.
Le convocazioni di Assemblea, recanti l'ordine del giorno predisposto
dal Consiglio di Presidenza, devono essere comunicate a tutti
i Soci almeno quindici giorni prima della data prevista.
L'Assemblea è valida, in prima convocazione con la presenza della
metà dei Soci e, in seconda convocazione, che può essere fissata
per lo stesso giorno ad almeno due ore da quella in prima convocazione,
qualunque sia il numero dei presenti.
L'Assemblea validamente costituita può deliberare a maggioranza
su tutti gli argomenti recati dall'ordine del giorno; su argomenti
non compresi nell'ordine del giorno l'Assemblea può deliberare
soltanto se sono presenti almeno i due terzi dei Soci.
L'Assemblea, in forma ordinaria o straordinaria, può deliberare
le modificazioni dello Statuto con la maggioranza dei due terzi
dei votanti.
Art. 7 - Presidente
Il Presidente è eletto con la maggioranza dei voti espressi, permane
in carica tre anni e non è rieleggibile la terza volta consecutiva.
Il Presidente: rappresenta legalmente la Società di fronte a terzi;
convoca l'Assemblea e il Consiglio di Presidenza; è responsabile
della esecuzione delle deliberazioni degli Organi societari e
sovrintende alle attività della Società. Egli, assieme al Segretario-Tesoriere,
presenta all'Assemblea ordinaria la relazione riguardante l'attività
della Società nell'anno in corso e quella programmata per l'anno
seguente, nonchè i rispettivi bilanci.
Nel corso della sua prima riunione il Consiglio di Presidenza
di nuovo insediamento elegge nel suo seno un Vicepresidente.
Il Presidente, può delegare al Vicepresidente alcune delle sue
mansioni.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nello svolgimento
di tutte le sue mansioni in tutti i casi di impedimento di quest'ultimo.
In caso di dimissione o di impedimento permanente del Presidente,
il Vicepresidente provvede alla normale amministrazione delle
attività societarie sino alle successive elezioni per il rinnovo
delle cariche sociali.
Art. 8 - Consiglio di Presidenza
I Componenti del Consiglio di Presidenza sono eletti a maggioranza
relativa, durano in carica tre anni e non sono rieleggibili la
terza volta consecutiva.
Il Consiglio di Presidenza:
Il Consiglio ha anche il compito di diffondere informazioni e
di adoprarsi nel coordinamento di attività scientifiche e divulgative,
con circolari e notiziari riguardanti soprattutto i lavori pubblicati
dai Soci ed eventuali loro disponibilità a collaborazioni.
Il Consiglio nel limite delle sue possibilità, può altresì adoprarsi
per il reperimento di fondi, mezzi e strumenti atti a facilitare
le diverse ricerche.
Il Consiglio è autorizzato a delegare terzi a rappresentare la
Società in sede di Congressi nazionali o internazionali.
In caso di dimissioni o di impedimento permanente di un suo Componente
il Consiglio di Presidenza viene integrato con altro Componente,
che si identifica con il Socio che tra i non eletti ha raccolto
nelle ultime elezioni il maggior numero di voti per la stessa
carica. In caso di non accettazione di questo il Consiglio potrà
essere integrato con il Socio che lo segue immediatamente per
numero di voti riportati. Qualora non fosse possibile adottare
tale procedura, il Consiglio provvederà d'ufficio a sostituire
il mancante sino alla ratifica da parte della successiva Assemblea
ordinaria. In ogni caso il nuovo Componente permarrà in carica
sino alla scadenza del Consiglio stesso.
Art. 9 - Segretario-Tesoriere
Il Segretario-Tesoriere è eletto a maggioranza relativa, dura
in carica tre anni e non è rieleggibile la terza volta consecutiva.
Il Segretario-Tesoriere: pone in atto le deliberazioni degli Organi
societari; attende alla corrispondenza d'ufficio ed alla conservazione
degli atti e dei documenti; redige i processi verbali delle adunanze
degli Organi societari; cura il buon andamento amministrativo,
provvedendo anche alle riscossioni ed ai pagamenti per conto della
Società; prepara e, un mese prima dell'Assemblea ordinaria annuale,
presenta al Consiglio di Presidenza il rendiconto consuntivo ed
il bilancio preventivo di competenza; esamina e, alla fine di
ogni anno, sottopone al Consiglio di Presidenza la situazione
particolareggiata relativamente al Patrimonio sociale.
Egli, assieme al Presidente, presenta all'Assemblea ordinaria
la relazione riguardante l'attività della Società nell'anno in
corso e quella programmata, per l'anno seguente, in particolare
per quanto attiene ai rispettivi bilanci. Il Segretario-Tesoriere,
componente di diritto del Comitato editoriale, è Redattore della
Rivista "FITOSOCIOLOGIA" edita dalla Società.
Art. 10 - Comitato editoriale
Il Comitato editoriale è formato da dieci Componenti effettivi
e da altri Componenti aggiunti. I Componenti effettivi sono il
Direttore Responsabile, o Persona da lui delegata, che lo presiede,
il Presidente della Società, il Vicepresidente, il Segretario-Tesoriere,
e sei Soci; i Componenti aggiunti, in numero indeterminato, sono
scelti tra Persone di chiara fama internazionale.
I Componenti del Comitato sono nominati dal Consiglio di Presidenza
entro sessanta giorni dalla data della sua elezione. La durata
della loro carica coincide con quella, triennale, dello stesso
Consiglio di Presidenza.
Il Comitato editoriale:
Art. 11 - Patrimonio
Il patrimonio della Società è formato dai beni mobili ed immobili
e dai valori di sua proprietà.
Art. 12 - Entrate
Le entrate della Società sono:
Art. 13 - Anno sociale e finanziario
Anno sociale e anno finanziario sono coincidenti e decorrono dal
1 Gennaio al 31 Dicembre.
Art. 14 - Scioglimento
Lo scioglimento della Società è deliberato dall'Assemblea dei
Soci.
Per deliberare lo scioglimento della Società l'Assemblea è valida
solo se sono presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei
Soci.
Lo scioglimento della Società è deliberato con la maggioranza
dei due terzi dei soci votanti. Il voto può essere espresso anche
per lettera.
In caso di scioglimento l'Assemblea delibera sulla devoluzione
del Patrimonio, che potrà essere disposta soltanto a favore di
altre Associazioni similari o di Enti morali.
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